Trascrizione integrale del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 aprile 1998, n. 169 Relativo al Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’Articolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale -n° 125- del 1-6-98 Il presente documento è diffuso, su richiesta, da SNAI Servizi Spazio Gioco S.r.l. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998, n. 169 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi del’ÕArticolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’Articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Legge 24 marzo 1942, n.315, concernente provvedimenti per la ippicoltura;

VISTO il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO l’Articolo 3, comma 77, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, che prevede che l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle Finanze e per le Politiche Agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di Enti pubblici, Società o Allibratori da essi individuati;

VISTO l’Articolo 3, comma 78, della citata Legge n.662 del 1996, che prevede che con Regolamento, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvederà al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, sulla base dei principi ivi stabiliti;

VISTO l’Articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

VISTI i pareri resi dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

SULLA proposta dei Ministri delle Finanze e per le Politiche Agricole;

EMANA Il seguente Regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE IN GENERALE

Art.1

Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse. L’incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l’organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell’idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le Politiche Agricole, il quale vi provvede a mezzo dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.). L’esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all’estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle Finanze e al Ministero per le Politiche Agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, il Ministero delle Finanze esercita il Totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite Commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con Decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore. Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al Totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei Concessionari di cui all’Articolo 2.

Art.2

Concessioni per l’esercizio delle scommesse. Il Ministero delle Finanze attribuisce, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a Totalizzatore e a Quota Fissa, a persone fisiche e Società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse; potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili; omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di Concessionari; eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il Concessionario in funzione dei costi di avviamento; garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle Concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o Società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun Concessionario; previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l’imposizione ai Concessionari di obblighi di segnalazione all’Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I Concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria; riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle Concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all’albo degli Allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni; durata di sei anni. Il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle Concessioni che saranno messe a gara nell’anno successivo. Le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La Concessione per l’esercizio della Scommessa TRIS non è rinnovabile. L’esercizio delle scommesse presso gli sportelli all’interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi. L’esercizio della Scommessa TRIS è attribuito ad un unico Concessionario. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole sono approvate le Convenzioni tipo che accedono alle Concessioni di cui al presente Regolamento. Il trasferimento della Concessione è consentito previo assenso del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole. Se il Concessionario è costituito in forma di Società per Azioni, in accomandita per azioni o a Responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, Società in nome collettivo o in accomandita semplice. E’ escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle Finanze e al Ministero per le Politiche Agricole l’elenco dei Soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla Concessione. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di Agenzie ippiche o Concessione per l’accettazione della Scommessa TRIS. E’, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la Concessione di agenzie esclusivamente all’interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.3

Decadenza e revoca delle Concessioni. Il Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla Concessione: quando vengono meno i requisiti per l’attribuzione della Concessione di cui al presente Regolamento e al relativo bando di gara; in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da forza maggiore; in particolare, quando il Concessionario non rispetta le disposizioni di cui all’Articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all’Articolo 4, comma 4, ed all’Articolo 6, comma 3; quando nello svolgimento dell’attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui ai Decreti previsti dall’Articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria. Il Concessionario nei cui confronti é stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove Concessioni di cui all’Articolo 2. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli Amministratori e ai Soci che esercitano il controllo delle Società concessionarie ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile.

Art.4

Scommesse consentite. Le scommesse possono essere effettuate al Totalizzatore nazionale o a Quota Fissa. Le scommesse a Totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti. Le scommesse a Quota Fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all’interno degli ippodromi. E’ vietato l’utilizzo del sistema del Riferimento alle quote del Totalizzatore. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l’introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla Scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell’U.N.I.R.E., con Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole. E’ vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente Regolamento. Le disposizioni del presente Regolamento riguardanti la Scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

Art.5

Programma ufficiale delle corse. Il Ministero per le Politiche Agricole, sentito il Ministero delle Finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dell’U.N.I.R.E. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall’U.N.I.R.E., purché corredata di tutte le informazioni richieste per l’effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle scommesse. Tutta l’attività ippica è riferita all’orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l’ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all’orario ufficiale.

Art.6

Accettazione delle scommesse. Le scommesse sono effettuate esclusivamente: presso gli sportelli all’interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono; presso i picchetti degli Allibratori situati all’interno degli ippodromi; presso le Agenzie ippiche; presso le ricevitorie, limitatamente alla Scommessa TRIS. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli Allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse. E’ vietata ogni forma di intermediazione. Il termine dell’accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l’inizio della prima partenza della corsa. Il presente Regolamento, unitamente al Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1. Con provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, previa contestazione, è vietato l’accesso agli ippodromi e alle Agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle Agenzie. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire duecentomila a Lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da Lire un milione a Lire dieci milioni se l’ha accettata. Al gestore dell’ippodromo o dell’Agenzia che non denuncia immediatamente l’esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinque milioni. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente Articolo è attribuita al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art.7

Validità delle scommesse e dei risultati delle corse. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell’ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria o dei Commissari che operano nell’ippodromo. Dopo la convalida dell’ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l’esito delle scommesse. Con il Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell’ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

Art.8

Ricevuta della Scommessa. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all’Articolo 20. La ricevuta costituisce l’unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all’eventuale rimborso. All’atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si èallontanato dallo sportello. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

Art.9

Rimborsi. Lo scommettitore ha diritto al rimborso: quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al Totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse; se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell’Articolo 7, o nel caso previsto dall’Articolo 10, comma 1; negli ulteriori casi stabiliti con il Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate. L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall’U.N.I.R.E.

Art.10

Pagamento delle vincite. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida dell’ordine di arrivo, per le scommesse a Quota Fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell’importo scommesso risultante dalle ricevute presentate. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all’Articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente Articolo. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall’U.N.I.R.E.

Art.11

Soluzione delle controversie. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente Regolamento, ad eccezione di quelle relative all’applicazione degli Articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a Quota Fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a Totalizzatore. La Commissione decide, sentite le parti, entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva. La decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi all’Autorità giudiziaria. La Commissione è composta da un Magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di Consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le Politiche Agricole. La Commissione è nominata dal Ministro delle Finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente.

Art.12

Attribuzione dei proventi. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all’U.N.I.R.E., al fine di garantire l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l’allevamento, secondo programmi da sottoporre all’approvazione del Ministro per le Politiche Agricole, sentito il Ministro delle Finanze. L’U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l’accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l’impianto e l’esercizio del Totalizzatore nazionale, nonché per l’attività delle Commissioni di cui all’Articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a: sostegno dell’allevamento e dell’impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi; incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l’avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all’introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all’evasione contributiva; iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri; finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento; realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi; ricerca scientifica nel settore dell’allevamento, dell’allenamento e dell’antidoping; controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse; promozione dell’attività ippica; formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Art.13

Segnale televisivo per la trasmissione delle corse. Il Ministro delle Comunicazioni attribuisce la Concessione per l’utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l’accettazione delle scommesse, esclusivamente all’U.N.I.R.E., che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle Finanze con il Ministro per le Politiche Agricole.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art.14

Presupposto dell’imposta. L’accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l’applicazione dell’Imposta unica di cui alla Legge 22 dicembre 1951, n.1379, e successive modificazioni.

Art.15

Soggetti passivi. Sono soggetti all’imposta unica di cui all’Articolo 14: i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all’interno degli ippodromi medesimi; i titolari delle Agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate; il Concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le Ricevitorie; gli Allibratori, per le scommesse a Quota Fissa dagli stessi accettate.

Art.16

Base imponibile Costituisce base imponibile dell’Imposta l’importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

Art.17

Aliquote. L’aliquota dell’Imposta unica è stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento per la Scommessa Trio e al dieci per cento per la Scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle Agenzie ippiche e nelle Ricevitorie autorizzate. La misura dell’Imposta unica sulla Scommessa TRIS è elevata al tredici per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Art.18

Ufficio competente. Competente per l’accertamento dellÕ’Imposta unica di cui all’Articolo 14 è l’Ufficio delle entrate nella cui Circoscrizione si svolge l’attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all’entrata in funzione dell’Ufficio delle entrate è competente l’Ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto. I Funzionari dell’Amministrazione delle Finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell’esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art.19

Dichiarazione d’inizio di attività. I soggetti di cui all’Articolo 15, muniti dell’autorizzazione di cui all’Articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, presentano, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito Decreto dei Ministero delle Finanze, all’Ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’Imposta. I provvedimenti di diniego dell’autorizzazione o della Concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell’attività adottati dagli Organi dell’Amministrazione finanziaria sono comunicati al Questore per il ritiro dell’autorizzazione di Polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dellÕautorizzazione adottati dal Questore sono comunicati al Ministero delle Finanze per l’eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all’Art.3.

Art.20

Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse. I Concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle Finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di Scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è gratuito. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con Decreto del Ministero delle Finanze.

Art.21

Liquidazione e pagamento dell’Imposta. Alla chiusura di ogni giornata di corsa il Ministero delle Finanze provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell’Imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte, con l’indicazione delle ricevute utilizzate. I soggetti di cui all’Articolo 15 versano l’Imposta unica alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell’Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1951, n.1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo secondo le modalità indicate nell’Articolo 230 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827. I soggetti di cui all’Articolo 15 possono delegare il versamento dell’imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art.22

Rapporti con altri tributi. L’imposta sulle vincite nelle scommesse a Totalizzatore o a Libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall’Articolo 30, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è compresa nell’Imposta unica di cui all’Articolo 15. Le operazioni relative all’esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’Articolo 10, primo comma, n.6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Art.23

Sanzioni. Nell’ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d’inizio di attività prevista nell’Articolo 19 è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 300.000 a lire 600.000. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da Lire 300.000 a Lire 600.000. Per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall’Articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, le disposizioni di cui all’Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.

Art.24

Azioni amministrativa e giudiziaria. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall’Articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, le controversie relative all’applicazione dell’Imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell’Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640. Resta ferma l’azione giudiziaria ordinaria prevista dall’Articolo 39 del citato Decreto n.640 del 1972, anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.25

Disposizioni finali e transitorie. Le Concessioni attribuite dall’U.N.I.R.E. per l’esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del Concessionario. Le stesse Concessioni per l’esercizio delle sommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all’Articolo 2, comma 1.

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Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì – 8 aprile 1998

Oscar Luigi SCALFARO, Presidente della Repubblica

Romano PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Vincenzo VISCO, Ministro delle Finanze

Michele PINTO, Ministro per le Politiche Agricole

Visto, il Guardasigilli Giovanni Maria FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998 Atti di Governo, Registro n. 113, foglio n.15

SCOMMESSE TRIS

Le norme del presente regolamento devono intendersi integrate delle norme generali del “Regolamento” per le scommesse sulle corse dei cavalli

ARTICOLO 1

L’U.N.I.R.E. ai sensi della legge 24-3-42 n. 315 ha la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi, quanto fuori di essi, secondo le norme del regolamento per le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso dall’U.N.I.R.E. medesimo. La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata direttamente dall’U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.

ARTICOLO 2

La scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell’ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale, che in deroga all’art. 7 del regolamento delle scommesse, costituisce il documento che fa testo ai fini dell’accettazione della scommessa TRIS. La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di macchine di convalida o di emissione delle ricevute con le procedure approvate dall’Ente e dal Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 3

La unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso e rimborso spese dovuto dallo scommettitore e la scommessa minima non può essere inferiore a due unità. Il fondo disponibile per vincite è costituito dall’intero complessivo ammontare delle unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al decreto ministeriale previsto all’Art. 16 del DPR 640/72. La scommessa dovrà effettuarsi presso gli uffici di zona del gestore. Potrà anche effettuarsi, a scelta degli scommettitori, presso i ricevitori autorizzati, presso le Agenzie Ippiche, gli ippodromi e le Agenzie del TIU, i quali sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme del presente regolamento. La scommessa diverrà valida solo quando sarà depositata presso le Commissioni istituite presso gli uffici di zona del gestore di cui al successivo art. 7 e dalle stesse totalizzate. Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne esposte al pubblico sia all’esterno che all’interno dei locali. L’accettazione della scommessa Tris avrà termine con un anticipo, rispetto all’effettuazione della corsa designata, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico. La partecipazione alla scommessa implica la piena conoscenza e l’accettazione delle norme del presente regolamento nonché di quelle del Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

ARTICOLO 4

Per ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta emessa dalle apposite macchine o una apposita bolletta a ricalco predisposta dal gestore e che prevede tre sezioni (figlia, spoglio, matrice). Ogni bolletta è utilizzabile per la compilazione di una sola scommessa con le unità consentite dalla bolletta stessa. Ogni bolletta riporta spazi su cui il ricevitore indicherà il numero della scommessa ed inoltre riporta apposite tabelle con i numeri progressivi dall’1 al 30 per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente visione del campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie) il partecipante indicherà al ricevitore di marcare o annerire gli appositi spazi corrispondenti ai numeri dei cavalli prescelti, uno come 1° arrivato, uno come 2° arrivato, uno come 3° arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità, come previsto dall’art. 3, lo scommettitore designerà un cavallo come vincente, ossia primo arrivato, e due cavalli che dovranno classificarsi indifferentemente al 2° e 3° posto. Qualora venisse designato un numero non compreso nel campo dei partenti oppure due o più volte lo stesso numero, la scommessa non sarà comunque soggetta al rimborso. Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà il tagliando figlia della scheda e lo consegnerà come ricevuta allo scommettitore, conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliandi spoglio e matrice) per farle pervenire al competente ufficio del gestore nel termine da quest’ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti all’art. 7. Le ricevitorie che accetteranno le scommesse Tris a mezzo delle apposite macchine consegneranno al gestore, nei termini fissati da quest’ultimo, il tabulato riepilogativo oppure trasmetteranno i dati relativi alle giocate secondo le modalità approvate dall’Ente e da depositare negli archivi previsti all’art. 7. E’ consentita la effettuazione della scommessa anche su bollette approvate dall’Ente con riquadri nei quali indicare i numeri dei cavalli designati.

ARTICOLO 5

E’ consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali bollette a sistemi, sempre a tre sezioni, intendendosi per sistema la scritturazione abbreviata delle combinazioni consentite ed in particolare: combinazioni in ordine derivanti da tre, quattro, n. cavalli; combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato vincente ed altri n. cavalli designati (minimo 2); combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato piazzato al 1° al 2° e al 3° posto ed altri n. cavalli designati (minimo 2); combinazioni in ordine possibile tra due cavalli designati piazzati ad uno qualsiasi dei primi tre posti ed n. altri cavalli designati; combinazioni in ordine possibile fra due cavalli designati per uno qualsiasi dei primi due posti ed altri n. cavalli designati; altre combinazioni previste dai programmi elettronici approvati dall’Ente.

ARTICOLO 6

Qualora per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati cavalli in più rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con le combinazioni possibili partendo dai cavalli con i numeri più bassi, sia in riferimento ai cavalli designati come vincenti, piazzati ed in accoppiata, sia per gli n. cavalli designati nell’ordine. Qualora la bolletta riporti un numero di cavalli minore di quello consentito, anche per effetto di errate o ripetute designazioni la stessa parteciperà con le combinazioni derivanti dal numero dei cavalli designati e non darà diritto a rimborso totale o parziale.

ARTICOLO 7

Il gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato al miglior andamento della scommessa. Ogni commissione sarà composta da un Presidente, designato e nominato dall’U.N.I.R.E., da due rappresentanti del gestore, uno dei quali esercita anche le funzioni di Segretario. E’ altresì istituito un archivio con armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni di controllo ove la commissione deve archiviare, prima dell’orario ufficiale e comunque prima della partenza della corsa Tris, tutti i tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati e/o copie di ricevute relativi a scommesse accertate con sistemi informatizzati provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie autorizzate, dalle agenzie ippiche, dalle agenzie TIU e dagli ippodromi. La commissione verbalizza il numero complessivo delle unità di scommessa custodite, gli estremi dei tagliandi mancanti e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi titolo. Procede quindi entro i termini sindacati alla chiusura dell’archivio. In conformità all’art. 24 del Regolamento Scommesse, le scommesse Tris che non siano pervenute alle Commissioni entro l’orario stabilito saranno rimborsate; del rimborso sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che dovrà rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei locali dove è stata accettata la scommessa. L’unico tagliando o documento idoneo a fare stato ad ogni effetto, anche in casi di contestazione, è quello custodito nell’archivio a norma del presente articolo. Qualora per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 (matrice) oppure il tabulato riepilogativo di cui all’art. 4, non fosse rinvenuto nell’archivio, la relativa scommessa deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e lo scommettitore ha diritto solamente al rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni possibilità dell’U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore e dei suoi ricevitori autorizzati. Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo di cui all’art. 4, rinvenuto nell’archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l’accertamento dell’esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto.

ARTICOLO 8

Appresso l’ordine di arrivo ufficiale della corsa TRIS diramato dall’U.N.I.R.E., gli uffici di zona del gestore provvedono ad individuare dai tagliandi spoglio le bollette che indicano nella identica successione dell’ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti e che perciò possono essere dichiarate vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al successo art. 9, comunicandone i dati alle Commissioni di zona o locali. Gli uffici di zona rileveranno, inoltre, le unità di scommesse presumibilmente vincenti e risultanti dallo scrutinio effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato la scommessa con macchine che prevedono la memorizzazione e selezione delle scommesse accettate. Anch’esse vanno segnalate alla Commissione locale. La Commissione, previa constatazione della integrità dell’archivio, estrae dall’archivio le matrici delle schede, i tabulati e/o ricevute di scommessa segnalate come presumibili vincenti ed in base alle risultanze del loro contenuto determina le matrici vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte su apposito verbale. Le vincite potranno essere riscosse solo previa presentazione della relativa ricevuta (tagliando figlia o scontrino emesso dalle macchine autorizzate dall’Ente di cui all’art. 4). In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse al riguardo giustificazioni o testimonianze (art. 32 del regolamento delle Scommesse).

ARTICOLO 9.1

Nel caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tali due cavalli, indipendentemente dall’ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato. Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.

ARTICOLO 9.2

Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa designata per la scommessa TRIS, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell’ordine di arrivo. Le quote si determinano nel modo seguente: dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo; dal disponibile per vincite si detrae l’importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti; la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse); successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l’operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione; infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all’unità di scommessa si ottengono le due quote. Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in parità indipendentemente dall’ordine in cui sono stati designati. Le quote per le tre combinazioni vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra due cavalli.

ARTICOLO 9.3

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano al primo posto il cavallo classificato primo, e, comunque, due dei cavalli classificati in parità. In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente: dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo; dal disponibile per vincite si detrae l’importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti; la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate scommesse; successivamente si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l’operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni; infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all’unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

ARTICOLO 9.4

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell’ordine i cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano analogamente a quanto previsto per il caso di cui al precedente punto 9.3.

ARTICOLO 9.5

Nel caso che nessuna scommessa indichi nell’esatta successione dell’ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tutti e tre i suddetti cavalli indipendentemente dall’ordine in cui sono stati designati. Nel caso che nessuna scommessa soddisfi a tale condizione, il disponibile per vincite viene conglobato con quello della successiva scommessa TRIS.

ARTICOLO 9.6

Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute nelle quali figurano uno o più di tali cavalli potranno essere sostituire con analoghe ricevute unicamente nello stesso punto di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento di chiusura dell’accettazione della scommessa; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta. Dopo la chiusura dell’accettazione, a partire dal momento della diramazione della quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto giorni, le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti (art. 12 del regolamento delle Scommesse), mentre tutte le unità di scommessa nelle quali figuri uno solo dei cavalli ritirati o non regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate al fine di costituire un disponibile separato. Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno designato gli altri due cavalli nell’esatta successione dell’ordine di arrivo. La quota relativa non potrà in nessun caso essere superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà un unico disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna arrivata e gli scommettitori che hanno designato gli altri due cavalli nell’esatta successione dell’ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna scommessa realizzi la designazione degli altri due cavalli si applicano i disposti dell’art. 9.5.

ARTICOLO 9.7

Qualora nell’ordine di una corsa designata per la scommessa TRIS figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS saranno rimborsate.

ARTICOLO 9.8

Qualora una corsa Tris non fosse disputata e, a norma dello specifico “Regolamento per la corsa Tris”, la stessa sia rinviata al giorno successivo, le scommesse non saranno rimborsate restando valide per tale giorno. Qualora una corsa tris non fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse saranno rimborsate.

ARTICOLO 10

Un bollettino ufficiale edito dal gestore pubblicherà l’orario di svolgimento della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti, i numeri di partenza loro assegnati, l’eventuale rapporto di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l’ordine di arrivo ufficiale, la quota definitiva dell’ultima corsa Tris precedentemente disputata e l’eventuale quota dell’accoppiata connessa al cavallo non regolarmente partito. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa.

ARTICOLO 11

E’ istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta dal Presidente, preferibilmente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione UNIRE, dal Direttore Generale UNIRE o da altro dirigente dell’Ente, dal Presidente del Collegio Sindacale o da altro Sindaco, da un funzionario UNIRE in qualità di segretario, tutti designati e nominati dall’UNIRE, da un rappresentante del gestore designato dallo stesso e nominato dall’UNIRE. Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della metà dei componenti. Tale Commissione ha il compito di determinare, sulla base dei dati trasmessi dalle commissioni di zona di cui all’art. 7, il totale delle unità vincenti e le quote unitarie definitive da pubblicare sul bollettino ufficiale previsto dall’art. 10.

ARTICOLO 12

Il pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando figlia della bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine autorizzate dall’Ente di cui all’art. 4 escluso qualsiasi equipollente. Viene eseguito entro i successivi otto giorni dalla data di effettuazione della corsa presso le agenzie ippiche, ippodromi, agenzie TIU e ricevitorie ove è stata effettuata la scommessa, secondo le modalità e i termini pubblicati sul bollettino ufficiale ed entro venti giorni dalla data di effettuazione della corsa presso gli uffici del gestore. Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi, limitatamente agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi i termini suindicati decade ogni diritto di riscossione.

ARTICOLO 13

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all’art. 8 dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute o custodite, o dei tabulati riepilogativi di cui all’art. 4, le matrici e/o tabulati distrutti saranno esclusi dalla scommessa e i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso. La medesima norma sarà applicata qualora all’inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell’archivio. Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall’art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

ARTICOLO 14

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione del bollettino ufficiale di cui all’art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici del gestore.

Trascrizione integrale del DECRETO 2 giugno 1998, n. 174 del

MINISTERO DELLE FINANZE

Relativo al Regolamento recante norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore ed a Quota Fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. da adottare ai sensi dell’Articolo 3,comma 230, della Legge n. 549 del 1995

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n° 129 del 5-6-1998.

Il presente documento è diffuso, su richiesta, da SNAI Servizi Spazio Gioco S.r.l. MINISTERO DELLE FINANZE -DECRETO 2 giugno 1998, n. 174.

Regolamento recante norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore ed a Quota Fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. da adottare ai sensi dell’Articolo 3, comma 230, della Legge n. 549 del 1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

vista la Legge 16 febbraio 1942, n.426, istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

visto il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n.806, recante “Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, sulla disciplina delle attività di gioco”;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, sulla “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo”; visto l’Articolo 3, comma 2, della Legge 19 aprile 1990, n.85, concernente modificazioni alla Legge 2 agosto 1982, n.528, sull’ordinamento del gioco del Lotto;

visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, concernente: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellÕArticolo 2 della Legge 23 ottobre1992, n.421”;

visto l’Articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con Legge 26 febbraio 1994, n.133, recante disposizione in materia di lotterie ed altri giochi;

visto l’Articolo 3, comma 229, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, che prevede che l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore e a Quota Fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, Società ed altri Enti che offrano adeguate garanzie;

visto l’Articolo 3, commi 230 e 231, della citata Legge n.549 del 1995, come modificati dall’Articolo 24, commi 25 e 26, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, i quali, fra l’altro, prevedono che le norme per l’organizzazione e l’esercizio delle predette scommesse sono determinate con Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Finanze e che, su richiesta del C.O.N.I., nelle more della effettuazione delle relative gare, l’accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Articolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e che in tal caso il Ministero delle Finanze gestisce il Totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;

visto l’Articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n.400; udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

vista la comunicazione n.3-3142/UCL del 15 maggio 1998 inviata al Presidente del Consiglio del Ministri ai sensi del predetto Articolo 17, comma 3, della Legge n.400 del 1988;

ADOTTA il seguente Regolamento:

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

1.Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore e a Quota Fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

2.Agli effetti del presente Regolamento assume la qualifica di gestore il C.O.N.I. se direttamente organizza ed esercita lattività di scommessa. E’ considerato altresì gestore il Concessionario che provvede con propria organizzazione all’esercizio delle scommesse.

Art.2

CONCESSIONI PER LÕESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

1.Il C.O.N.I. può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al Totalizzatore nazionale e a Quota Fissa a persone fisiche, Società ed altri Enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse; potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili; omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per la varie categorie di Concessionari; eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il Concessionario in funzione dei costi di avviamento; garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle Concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, Società o altri Enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun Concessionario; previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l’imposizione ai Concessionari di obblighi di segnalazione all’Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I Concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze; durata non inferiore a sei anni; l’accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dall’accettazione di scommesse.

2.Il C.O.N.I., entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle Concessioni che intende mettere a gara nell’anno successivo.

3.Le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4.Con Decreto del Ministro delle Finanze sono approvate, su proposta del C.O.N.I., le Convenzioni tipo che accedono alle Concessioni di cui al presente Regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.

5.Il trasferimento della Concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle Finanze.

6.Se il Concessionario è costituito in forma di Società per Azioni, in accomandita per Azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, Società in nome collettivo o in accomandita semplice. E’ escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al C.O.N.I. lÕelenco dei Soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L’Õinosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della Concessione.

7.Il C.O.N.I. affida la gestione delle scommesse a Totalizzatore o a Quota Fissa ai singoli soggetti, di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a Quota Fissa è affidata ad almeno due Concessionari.

8.Il C.O.N.I., nel caso di singole Concessioni a diversi soggetti, provvede all’autorizzazione di tutti i punti di accettazione.

9.Il C.O.N.I. effettua direttamente la gestione del Totalizzatore nazionale oppure la affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E’ vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la Concessione per l’esercizio delle scommesse.

10.Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in Società sportive di cui all’Art.10 della Legge 23 marzo 1981, n.91, e di Concessioni per l’accettazione delle scommesse.

Art.3

DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1.Il C.O.N.I., d’intesa con il Ministero delle Finanze, con propria Delibera dichiara la decadenza dalla Concessione: quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l’attribuzione della Concessione dal presente Regolamento o dal relativo bando; quando il Concessionario non rispetta le disposizioni di cui a comma 6 dell’Articolo 2; in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da forza maggiore; per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’Articolo 7.

2.Con le medesime modalità di cui al comma 1, il C.O.N.I. revoca la Concessione quando nello svolgimento dell’attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla Convenzione, nonchè dalla normativa tributaria.

3.Il Concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona né per il tramite di Società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all’attribuzione di nuove Concessioni.

4.La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli Amministratori e ai Soci di controllo delle società Concessionarie.

Art.4

SCOMMESSE AMMESSE

1.Le scommesse possono essere effettuate al Totalizzatore nazionale o a Quota Fissa.

2.Le scommesse a Totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo stabilito con Decreto del Ministro delle Finanze, è ripartito tra gli scommettitore vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente Regolamento.

3.Le scommesse a Quota Fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.

4.L’unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del C.O.N.I.

5.E’ vietato l’utilizzo del sistema del riferimento alle quote del Totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente Regolamento. 6.Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al Totalizzatore e a Quota Fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del C.O.N.I., con Decreto del Ministro delle Finanze.

Art.5

OGGETTO DELLE SCOMMESSE

1.Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva, di cui all’Art.1, ovunque organizzata, o svolta sotto il controllo del C.O.N.I.

2.Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.

Art.6

PROGRAMMA UFFICIALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

1.Il C.O.N.I., d’intesa col Ministero delle Finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.

2.Il C.O.N.I. rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministro delle Finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l’ora d’inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi e la relativa unità base di scommesse.

3.Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l’effettuazione delle scommesse.

4.Tutta l’attività sportiva è riferita all’orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazione ad esse connesse. La data e l’ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all’orario ufficiale.

Art.7

ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE

1.Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, il quale è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse.

2.E’ vietata ogni forma di intermediazione.

3.Il termine dell’accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l’inizio ufficiale della competizione sportiva.

4.Le modifiche dell’orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.

Art.8

VALIDITA’ DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI CHE NE COSTITUISCONO L’OGGETTO

1.La scommessa è considerata valida quando il risultato dell’avvenimento è convalidato sul campo e quando l’avvenimento è rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa è considerata non valida quando l’avvenimento non si è svolto e quando nessun concorrente si è classificato.

2.Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile è già maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l’avvenimento è sospeso o annullato.

3.Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, è consentita la sostituzione della scommessa prima dell’inizio dell’avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini. 4.Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

5.Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato è tempestivamente reso pubblico dal C.O.N.I.; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull’esito delle scommesse effettuate.

6.La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa di riferisce.

Art.9

RIMBORSI

1.Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando: nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse; la scommessa è considerata non valida; si verifica l’ipotesi di cui al comma 4, dell’Articolo 7.

2.Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.

3.L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.

4.Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro 60 giorni decorrenti da quello di effettuazione dell’ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l’affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal C.O.N.I.

Art.10

RICEVUTA DELLA SCOMMESSA

1.La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all’Articolo 15.

2.La ricevuta costituisce l’unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all’eventuale rimborso.

3.All’atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

4.Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

5.Nel caso di cui all’Art.8, comma 3, è consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta.

6.Se si riscontra, prima della chiusura dell’accettazione del gioco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.

Art.11

PAGAMENTO DELLE VINCITE

1.Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a Totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a Quota Fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L’importo pagato per vincita, la data e l’orario dell’avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.

2.Il pagamento delle scommesse vincenti al Totalizzatore, di importo unitario superiore a Lire 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.

3.Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal C.O.N.I.

Art.12

ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI

1.Con Decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I., al netto dell’Imposta unica di cui alla Legge 22 dicembre 1951, n.1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del Totalizzatore nazionale.

Art.13

UFFICIO COMPETENTE

1.Competente per l’accertamento dell’Imposta unica è l’Ufficio delle Entrate nella cui Circoscrizione si svolge l’attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive. Fino all’entrata in funzione dellÕUfficio delle Entrate è competente l’Ufficio provinciale dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

2.I Funzionari del Ministero delle Finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell’esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art.14

DICHIARAZIONE D’INIZIO DI ATTIVITA’

1.I Concessionari per l’esercizio delle scommesse muniti dell’autorizzazione di cui all’Articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, presentano, prima dellÕinizio dell’attività; anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate, all’Ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’Imposta.

2.I provvedimenti di diniego dell’autorizzazione o della Concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell’attività adottati dal C.O.N.I. sono comunicati al Questore per il ritiro dell’autorizzazione di Polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell’autorizzazione adottati dal Questore sono comunicati al C.O.N.I. per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’Articolo 3.

Art.15

MODALITAÕ DI EMISSIONE DELLE RICEVUTE DELLE SCOMMESSE

1.I Concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. 2.I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con Decreto del Ministero delle Finanze.

Art.16

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

1.A chiusura di ogni giornata di gara il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell’Imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al Totalizzatore e accettate a Quota Fissa.

2.Il gestore versa l’Imposta unica, calcolata con l’aliquota del 5 per cento sull’intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di Tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell’Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1951, n.1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell’Articolo 230 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827.

3.Il gestore può delegare il versamento dell’Imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di Tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art.17

RAPPORTI CON ALTRI TRIBUTI

1.L’Imposta sulle vincite nelle scommesse a Totalizzatore o a Libro prevista dall’Articolo 30, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è compresa nell’Imposta unica di cui alla Legge 22 dicembre 1951, n.1379, e successive modificazioni.

2.Le operazioni relative all’esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’Articolo 10, primo comma, n.7), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. CAPO II SCOMMESSE A TOTALIZZATORE

Art.18

TIPI DI SCOMMESSE AMMESSE

1.Le scommesse ammesse a Totalizzatore sono le seguenti: SINGOLA: il pronostico indica il verificarsi di uno degli eventi proposti sull’avvenimento oggetto della scommessa; PLURIMA: il pronostico indica da due a sei dei primi classificati dell’avvenimento oggetto della scommessa. Nel proporre la scommessa è specificato: il numero degli eventi da pronosticare; se il pronostico è espresso indicando l’esatto ordine di piazzamento (scommessa in ordine) o se è espresso indicando i classificati qualunque sia il loro ordine di piazzamento (ordine libero); MULTIPLA: il pronostico indica tutti gli esiti di tutti gli avvenimenti oggetto della scommessa; TOTOMULTIPLA: tipo particolare di multipla, specificatamente disciplinato negli articoli da 27 a 29, nel quale il pronostico indica gli esiti da uno a sei degli avvenimenti oggetto della scommessa. Art.19 PROGRAMMA SCOMMESSE 1.Ogni gestore redige e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il gioco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a Totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra quelli riportati nel programma di cui all’Art.6, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa. Tale programma indica inoltre la data e l’orario di apertura e chiusura dell’accettazione delle scommesse.

2.Per la Totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di Totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili.

Art.20

CALCOLO DELLE QUOTE

1.Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell’unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

2.Le quote sono riferite ad una Lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della Totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all’art.28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa: si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l’importo del prelievo; il quoziente ottenuto dividendo il disponibile a vincite per l’ammontare totalizzato sull’evento o combinazione vincente costituisce la quota per quel tipo di scommessa. 3.Le quote del Totalizzatore non possono essere inferiori ad una Lira.

Art.21

SCOMMESSA SINGOLA – PARITA’

1.Nel caso di esito di parità nell’avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità.

Art.22

SCOMMESSA PLURIMA

La scommessa Plurima a Totalizzatore è la seguente: P2. pronostico sui primi due classificati; P3. pronostico sui primi tre classificati; P4. pronostico sui primi quattro classificati; P5. pronostico sui primi cinque classificati; P6. pronostico sui primi sei classificati.

Art.23

SCOMMESSA PLURIMA IN ORDINE – PARITA’

1.In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi: P2. parità tra due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parità; P2. parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parità; P3. parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parità ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato; P3. parità tra tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parità; P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto; P3. parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parità. 2.Per gli esiti di parità relativi alle scommesse Plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art.24

SCOMMESSA PLURIMA IN ORDINE LIBERO – PARITA’

1.In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:P2. parità di due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano due dei concorrenti classificati, in parità al primo posto; P2. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti con un’unica Quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato primo e uno dei concorrenti classificato secondo in parità; P3. parità di due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica Quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed il concorrente classificato terzo; P3. parità di tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica Quota, le scommesse che indicano tre dei concorrenti classificati in parità; P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica Quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato al primo posto e due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto; P3. parità di due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica Quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati ai primi due posti e uno dei concorrenti classificato terzo in parità;

2.Per gli esiti di parità relativi alle scommesse Plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

Art.25

SCOMMESSA PLURIMA – RISULTATO NELLE COMPETIZIONI

1.Se in un avvenimento oggetto della scommessa Plurima i concorrenti classificati sono in numero inferiore ai concorrenti pronosticati, sono considerate vincenti le scommesse che indicano i concorrenti classificati, nell’ordine se la scommessa è in ordine o in qualsiasi ordine se la scommessa è a ordine libero.

Art.26

SCOMMESSA MULTIPLA – PARITA’ E VALIDITA’

1.Nel caso di esito di parità nell’avvenimento oggetto della scommessa Multipla, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificato in parità.

2.Le scommesse Multiple che hanno per oggetto uno o più avvenimenti considerati non svolti o in cui nessun concorrente è classificato sono ritenute valide e vincenti nella parte in cui sono indicanti esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

Art.27

TOTOMULTIPLA – SCOMMESSE VINCENTI

1.Una Totomultipla è vincente quando, per tutti gli avvenimenti nella stessa considerati, i risultati convalidati sul campo corrispondono all’evento pronosticato.

2.Se un avvenimento compreso nel programma di cui all’Art.19, risulta non svolto o senza alcun concorrente classificato, la quota per tale avvenimento è posta pari ad 1 e tutti i possibili eventi dello stesso si considerano verificati. Le scommesse Totomultiple che hanno per oggetto uno o più di tali avvenimenti sono considerate vincenti se indicano esattamente l’esito dei rimanenti avvenimenti pronosticati nella scommessa.

Art.28

TOTOMULTIPLA – PROCEDURA DI CALCOLO DELLE QUOTE

1.Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una Lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla 6a cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del C.O.N.I.

2.La determinazione delle quote avviene secondo le se> Transfer interrupted!

3.ogni scommessa Totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini;

4.su ogni avvenimento indicato nella Totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l’importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati;

5.l’individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti;

6.il numero delle unità di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa;

7.il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di Totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale;

8.in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti;

9.nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito proporzionalmente su gli altri tipi di scommesse;

10.per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalità: 1.le unità vincenti di tutti i tipi sono sommate; 2.per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla; 3.la somma dei parametri di cui al punto 2, è divisa per il totale del disponibile sull’avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P; 4.il totale disponibile per vincite dell’avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1; 5.si effettua la radice Piesima sul risultato della divisione di cui al punto 4., ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita allÕavvenimento; 6.si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla;7.si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera lÕunità di scommessa si procede all’affinamento successivo della quota;

11.le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1;

12.in caso di esito di parità, non esplicitamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa.

Art.29

TOTOMULTIPLA – CALCOLO DELLA VINCITA

1.L’importo della vincita di una Totomultipla è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni avvenimento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l’importo scommesso. 2.L’importo da pagare alla scommettitore è arrotondato per troncamento alle mille Lire. Gli importi derivanti dai troncamenti sono in favore del C.O.N.I.

CAPO III

SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Art.30

CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE

Possono essere effettuate scommesse singole sugli esiti di un solo avvenimento e scommesse Multiple (martingale) su diversi esiti di uno o più avvenimenti. L’importo delle unità di scommessa è fissato nel programma.

Art.31

PROGRAMMA SCOMMESSE E QUOTE

1.Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il gioco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all’Art.6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l’orario di apertura e di chiusura dell’accettazione delle scommesse.

2.Ogni evento oggetto di scommessa riporta l’indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote, sono rapportate ad una Lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta. 3.Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.

Art.32

CALCOLO DELLA VINCITA DI UNA MULTIPLA

1.Se gli esiti dei vari avvenimenti sono legati in un’unica scommessa (scommessa multipla o martingala), questa risulta vincente solo se verificano tutti i risultati pronosticati negli avvenimenti indicati nella scommessa. In tal caso l’importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l’importo scommesso.

2.L’importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali Fissati all’art.34.

Art.33

PERCENTUALE DI ALLIBRAMENTO

1.La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

2.Le quote offerte dal gestore, che possono essere modificate anche nel corso dell’accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni: per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento; per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento; per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.

Art.34

MASSIMALI DI PAGAMENTO

1.La vincita massima di ogni scommessa non può superare l’importo di 100 volte la posta per la scommessa su un singolo evento, mentre per la scommessa su più eventi (multipla o martingala) la vincita massima non può superare il prodotto tra il numero degli eventi giocati ed il numero 80, con un massimo comunque di 400 volte.

Art.35

MINIMI DI ACCETTAZIONE

1.Il gestore accetta scommesse il cui importo dà origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell’unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo dà origine ad una vincita superiore a Lire 10.000.000.

Art.36 PARITA’

1.Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa sul singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l’evento è ricompreso.

Art.37

VALIDITA’ DELLA SCOMMESSA MULTIPLA

1.Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrentesi è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

CAPO IV

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.38

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all’Autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a Quota Fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a Totalizzatore.

2.La Commissione decide, sentite le parti, entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3.Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l’Autorità giudiziaria ordinaria.

4.La Commissione è composta da un Magistrato appartenente all’Ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di Consigliere della Corte di Cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle Finanze, da un dirigente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e da due esperti proposti dal C.O.N.I.

5.Per ogni membro è nominato un supplente.

6.Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il Presidente.

Art.39

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1.Su richiesta del C.O.N.I., nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle scommesse è effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Articolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. In tal caso, il Ministero delle Finanze gestisce il Totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1998 Il Ministro: Vincenzo VISCO Visto, il Guardasigilli: Giovanni Maria FLICK Registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’Art.10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle Leggi, sull’emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La Legge 16 febbraio 1942, n.426, reca: “Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)”.

Il D. Legs. 14 aprile 1948, n.496, recante “Disciplina delle attività di gioco” detta norme per l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. Il D.P.R. 18 aprile 1951, n.581, reca: “Norme regolamentari per l’approvazione e l’esecuzione del D. Legs. 14 aprile 1948, n.498, sulla disciplina delle attivitˆ di gioco”. Il D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, reca: “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”. La Legge 19 aprile 1990, n.85, reca: “Modificazione alla Legge 2 agosto 1982, n.528, sull’ordinamento del Gioco del Lotto”.

Il testo del comma 2 dell’Art.3 è il seguente:

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con “Decreto del Ministro delle Finanze”. Il D. Legs. 3 febbraio 1993, n.29, reca: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’Art.2, della Legge 23 ottobre 1992, n.421”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557, reca: “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994″. Il testo del comma 1 dell’Art.11 è il seguente: 1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l’integrazione del sistema attivato per la gestione del Lotto. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione”. La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: “Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica”. Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell’Art.3 è il seguente: 229. L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore e a Quota Fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, Società ed altri Enti che offrano adeguate garanzie.

230. Con Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono determinate le norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse di cui al comma 229.

231. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell’introito derivante dall’esercizio delle scommesse a Totalizzatore ed a Quota Fissa di nuova istituzione, al netto dell’Imposta sugli spettacoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.540, e successive modificazioni della quota attribuita al Concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente spettanti allo Stato e al C.O.N.I. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d’intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell’attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio nazionale. Il testo dei commi 25 e 26 dell’Art.24 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, concernente “Misure per la stabilizzazione della Finanza pubblica”, che ha modificato il testo dei commi 230 e 231 dell’Art.3 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, concernente “Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica”, è il seguente:

25. All’Art.3, comma 230, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con tale Regolamento, il Ministro delle Finanze può stabilire, su richiesta del C.O.N.I., che, nelle more delle effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non entro il 31 dicembre 1999, da parte di Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Art.3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. In tal caso, il Ministero delle Finanze gestisce il Totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materie.

26. Il comma 231 dell’Art.3 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, è sostituito dal seguente: “231. Con Decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse, da destinarsi al C.O.N.I. al netto dellÕImposta unica di cui alla Legge 22 dicembre 1951, n.1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del Totalizzatore nazionale. Il C.O.N.I. deve destinare, d’intesa con gli Enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dellÕattività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nellÕintero territorio nazionale. Il C.O.N.I. deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali”. La Legge 23 agosto 1988, n.400, reca: “Disciplina dellÕattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Il testo dellÕArt.17 è il seguente: Art.17 (Regolamenti).

1.Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l’esecuzione delle Leggi e dei Decreti legislativi; l’attuazione e l’integrazione delle Leggi e dei Decreti legislativi recanti norme di principio, escluso quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di Leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge; l’organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge; l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2.Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i Regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3.Con Decreto ministeriale possono essere adottati Regolamenti nelle Materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con Decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I Regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei Regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4.I Regolamenti di cui al comma 1 ed i Regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “Regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L’Art.17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con Decreto ministeriale possono essere adottati Regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all’Art.2:

Il testo dell’Art. 10 della Legge 23 marzo 1981, n.91, concernente “Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti” è il seguente: Art.10 (Costituzione e affiliazione). Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo Società sportive costituite nella forma di Società per Azioni o di Società a responsabilità limitata. L’atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’Art.2330 del Codice Civile, la Società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’Art.11. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote. L’affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Nota allÕArt.12:

La Legge 22 dicembre 1951, n.1379, reca: “Istituzione di un’Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496”.

Nota all’Art.14:

Il testo dell’Art.88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, è il seguente: Non può essere conceduta licenza per l’esercizio di scommessa, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l’esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l’utile svolgimento della gara. Le Società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo Articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse. I contravventori sono puniti con lÕarresto da due mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a Lire 5.000.

Note all’Art.16:

Il testo dell’Art.6 della Legge 22 dicembre 1951, n.1379, concernente “Istituzione di un’Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496” è il seguente: L’ammontare dell’Imposta di cui all’Art.1 è iscritto nel bilancio dell’entrata: per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all’Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie; per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle Imposte dirette; per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell’Art.2 del Decreto legislativo 26 marzo 1948, n.261. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad affidare con proprio Decreto alla Società Italiana degli Autori ed Editori, alle condizioni da stabilire mediante apposita convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla Imposta unica sui giochi, di cui al precedente comma. Il testo dell’Art.230 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente: I versamenti di somme nelle Tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo. Le somme da versarsi in danaro possono essere spedite alla Tesoreria col mezzo di Titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolare servizi possono essere utilizzati sentito il Ministro del Tesoro, conti correnti postali “dedicati” intestati ad una sola sezione di Tesoreria provinciale. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d’Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. Gli agenti della riscossione e le Sezioni di Tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da Istituti o Aziende di credito, non trasferibili, all’ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di Banche, Istituti o Aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria o l’agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l’incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di Tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di Tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di Tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente Articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all’Art.233.

Note all’Art.17:

Il testo del sesto comma dell’Art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in materia di accertamento delle Imposte sui redditi, è il seguente: L’imposta sulle vincite nelle scommesse a Totalizzatore ed al Libro è compresa nell’importo dei Diritti erariali dovuti a norma di Legge. Il testo del primo comma, n. 6), dell’Art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, concernente “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”, è il seguente: Art.10 (Operazioni esenti dall’imposta). Sono esenti dallÕimposta: 1) – 5) (omissis); 6) le operazioni relative all’esercizio del Lotto, delle Lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli Enti indicati del D. Legs. 14 aprile 1948, n.496, nonché all’organizzazione e all’esercizio dei Totalizzatori e delle scommesse di cui alla Legge 24 marzo 1942, n.315, ivi compresa le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate.

Nota all’Art.39:

Il testo del comma 78 dell’Art.3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, concernente: “Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica” è il seguente: Con Regolamento da emanare ai sensi dell’Art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 40, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il Regolamento è ispirato ai seguenti principi: a individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l’Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi; scelta del terzo Concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie; gestione congiunta tra i Ministeri delle Finanze e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dell’organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento, tra le amministrazioni; ripartizione dei proventi al netto delle Imposte in modo da garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l’allevamento secondo programmi da sottoporre all’approvazione del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Regolamento Scommesse Snai